![]() |
|
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 56. - Disposizioni transitorie
1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa compensi sono determinati:
a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;
b) per gli onorari graduali, per le indennità e per le
spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme previste dalla
tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il
presupposto per la loro applicabilità.
I1 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.