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TITOLO IV - ONORARI
Capo III - ONORARI SPECIFICI
Sezione XIII - Consulenze ed assistenze varie
Art. 53. Consulenza economico-finanziaria
1. Al dottore commercialista, spettano onorari determinati tra
lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni
tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni
relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:
a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di
finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari,
leasing, factoring, etc.;
c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.
1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi;
analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le
diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative
anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali
(calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve
termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta
del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi
o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla
configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica);
per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario
delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli
investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria
ad effettuare
investimenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia
di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al dottore commercialista
competono onorari determinati tra lo 0,5% ed il 2% del valore
della pratica stabilito a norma dell'articolo 4 con opportuno
riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonché
ai criteri indicati all'art. 3 della presente tariffa.
2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente
occorse per l'espletamento della pratica.
1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al dottore
commercialista competono onorari che devono essere preconcordati
con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle
prestazioni.
Art. 54. - Consulenze aziendali particolari
Art. 55. - Consulenza aziendale continuativa e generica
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