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TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI



TITOLO IV - ONORARI

Capo III - ONORARI SPECIFICI

Sezione XIII - Consulenze ed assistenze varie



Art. 53. Consulenza economico-finanziaria

1. Al dottore commercialista, spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:

a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;

b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring, etc.;

c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;

d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.



Art. 54. - Consulenze aziendali particolari

1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli

investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare

investimenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al dottore commercialista competono onorari determinati tra lo 0,5% ed il 2% del valore della pratica stabilito a norma dell'articolo 4 con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'art. 3 della presente tariffa.

2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.



Art. 55. - Consulenza aziendale continuativa e generica

1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni.



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