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TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI



TITOLO IV - ONORARI

Capo III - ONORARI SPECIFICI

Sezione XI - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria



Art. 46. - Disposizioni generali

1. È definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.

2. È definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.

3. È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.

4. Per l'assistenza tributaria al dottore commercialista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'art. 47.

5. Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono onorari graduali, come precisati nell'art. 48.

6. per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre agli onorari graduali di cui all'art. 26, competono onorari specifici, come precisati nell'art. 49.

7. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con fili onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.



Art. 47.- Assistenza tributaria

1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.

3. I1 valore della pratica è determinato:

a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;

b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;

c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;

d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore dichiarato dei beni;

e) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;

f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.

4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.


TABELLA 2 (Art. 47, comma 1)
 
A) Dichiarazioni dei redditi propri e di terzi
a) per la redazione di ciascun quadro analitico, per ciascun tipo di reddito o percipiente (assumendosi come redazione di un quadro la elencazione, anche nello stesso foglio, di quattro diverse fonti di reddito dello stesso tipo o di quattro diversi percipienti) 10.000
b) per ciascun documento o copia di documento allegato 3.000
c) per la redazione di tutti gli altri dati, notizie c quadri riepilogativi richiesti:
cl) per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 30.000
c2) per la dichiarazione dei redditi delle società di persone 60.000
c3) per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche 100.000
c4) per la dichiarazione dei sostituti di imposta: 100.000
- comprendente redditi di lavoro dipendente 50.000
- non comprendente redditi di lavoro dipendente 150.000
B) Dichiarazioni IVA (senza relativi elenchi) 150.000
C) Elenchi relativi alla dichiarazione IVA
a) per la redazione di ciascun elenco 20.000
b) per ogni dieci righe compilate di ciascun elenco 10.000
D) Dichiarazioni di successione
a) per ogni cespite dichiarato 50.000
b) per ogni passività dichiarata 20.000
E) Dichiarazioni INVIM 200.000
F) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie di I e II grado 100.000
G) Ricorsi, appelli e memoria alla Commissione Centrale 200.000
H) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari 50.000



TABELLA 3 (Art. 47, comma 2)
 
VALORE DELLA PRATICA (in milioni)
fino a 100 da oltre 100
a 1.000
oltre
1.000
1) Dichiarazioni dei redditi propri e altrui, dichiarazioni IVA, dichiarazioni di successione, dichiarazioni INVIM minimo
massimo
50.000
300.000
200.000
800.000
600.000
2.000.000
2) Ricorsi, appelli, e memorie alle Commissioni Tributarie minimo
massimo
50.000
500.000
500.000
4.000.000
2.000.000
10.000.000
3) Comunicazioni, denuncie, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a uff. finanziari minimo
massimo
50.000
300.000
200.000
1.000.000
500.000
3.000.000



Art. 48. - Rappresentanza tributaria

1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte integrante del presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.

2. I1 valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.


TABELLA 4 (Art. 48)
 
VALORE DELLA PRATICA (in milioni)
Interventi:fino a 20 da 20
a 100
da 100
a 1.000
oltre 1.000
a) presso uffici finanziari minimo
massimo
40.000
50.000
50.000
80.000
80.000
130.000
150.000
250.000
b) in occasione di verifiche fiscali minimo
massimo
50.000
70.000
70.000
100.000
100.000
150.000
150.000
250.000
c) presso le Commissioni Tributarie minimo
massimo
150.000
200.000
200.000
300.000
300.000
500.000
500.000
1.500.000



Art. 49. - Consulenza tributaria

1. Al dottore commercialista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 47 avendo riguardo sia all'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'articolo 3.

2. Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.



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