Art. 47.- Assistenza tributaria
1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della
complessità dell'atto o documento predisposto come risulta
dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici,
sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta
dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.
3. I1 valore della pratica è determinato:
a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo
complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono
alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo
complessivo delle ritenute operate;
c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori
imponibili, non imponibili ed esenti;
d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM:
in base al valore dichiarato dei beni;
e) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie:
in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie,
soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla
base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è
richiesto il rimborso;
f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie,
risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia
con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.
4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno
del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento
all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche,
in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni
tributarie, alla complessità e originalità di diritto
o di merito della questione trattata.