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TITOLO IV - ONORARI
Capo III - ONORARI SPECIFICI
Sezione X - Consulenza contrattuale
Art. 45. - Consulenza contrattuale
1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al dottore commercialista, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino a L. 100.000.000 dal 2% al 5%;
per il di più fino a L. 500.000.000 da11'1,25% al 3%;
per il di più fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,75% al 2%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,4% a11'1,25%;
per il di più oltre a L. 5.000.000.000 dallo 0,2% allo 0,75%.
2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino a L. 50.000.000 dall'l% al 6%;
per il di più fino a L. 250.000.000 dallo 0,75% al 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,5% al 3%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,25% a11'1,25%;
per il di più oltre a L. 5.000.000.000 dallo 0,15% all'l%.
3. I1 valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti.
4. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.
5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.
6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.
Nota all'art. 45:
- I1 titolo III del libro IV del codice civile contiene la disciplina
dei singoli contratti.