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TITOLO IV - ONORARI
Capo III - ONORARI SPECIFICI
Sezione IX - Procedure concorsuali
Art. 44. - Assistenza in procedure concorsuali
1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'art. 43 t.p. che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al dottore commercialista sono determinati come segue:
a) nel caso in cui dette procedure si concludono con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato preventivo ed una riduzione compresa tra il 40% ed il 50% per l'amministrazione controllata;
b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%, inteso che tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui all'art. 26.
2. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall'art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 60% e 1'80%; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui all'art. 26.
3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui all'art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assuntore, competono gli onorari di cui all'art. 43 con una riduzione compresa tra il 30 ed il 40%.
4. Le prestazioni di cui ai commi li 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.
5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa del concordato o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata o del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all'incarico già favorevolmente concluso.
6. I1 succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l'applicazione di un'ulteriore riduzione compresa tra il 30% ed il 50%.
7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.
8. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per
oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica
gli onorari si determinano in base all'art. 26 ovvero ad altri
articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano
le prestazioni svolte.