![]() |
|
TITOLO IV - ONORARI
Capo III - ONORARI SPECIFICI
Sezione VIII - Componimenti amichevoli
Art. 43. - Componimenti amichevoli
fino a 500.000.000 dal 3% al 4%;
per il di più fino a L.1.000.000.000 dal 2% al 3%;
per il di più fino a L.5.000.000.000 dal 1,5% al 2%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 dall'1% all'1,5%;
per il di più oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,5% all1%.
2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all'art. 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.
3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.
4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e 1'80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.
5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.
6. Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all'art. 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
7. Onorario minimo L. 2.000.000.