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TITOLO IV - ONORARI
Capo III - ONORARI SPECIFICI
Sezione VII - Operazioni societarie
Art. 40. Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale
1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle
variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi
tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente
la raccolta di capitali, al dottore commercialista competono onorari
determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme,
dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o
da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi
forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche
in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:
fino a L. 200.000.000 dal 2% al 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 dall'l% al 2%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,5% all'1%;
per il di più fino a L. 20.000.000.000 dallo 0,25% allo
0,5%;
per il di più oltre L. 20.000.000.000 dallo 0,1% allo
0,25%.
Onorario minimo L. 1.000.000.
2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come
sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra
il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.
3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati
e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura
discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui
sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'art.
3 della presente tariffa.
4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.
1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società
da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore commercialista
gli onorari di cui alla lettera a) dell'art. 34 con una maggiorazione
compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità
e dell'importanza delle suddette prestazioni.
2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione
di società o per le concentrazioni di aziende o di rami
aziendali, al dottore commercialista competono onorari determinati,
con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società
da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte
ai sensi dell'art.2501-ter del codice civile o calcolate ai fini
del concambio delle società incorporate o di tutte le
società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma
venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione,
secondo i seguenti scaglioni:
fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,5% al 3%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,25% a11'1,5%;
per il di più fino a L. 20.000.000.000 dallo 0,125%o allo
0,75%;
per il di più oltre L. 20.000.000.000 dallo 0,05% allo
0,3%.
Onorario minimo L. 1.000.000.
3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non
sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.
Nota all'art. 41:
- L'art. 2501-ter del codice civile così recita:
"Art. 2501-ter (Situazione patrimoniale). - Gli amministratori
delle società partecipanti alla fusione devono redigere
la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita
ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in
cui il progetto di fusione è depositato nella sede della
società.
La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza
delle norme sul bilancio di esercizio.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio
dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre
sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma"
1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta
ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche
e formalità non inerenti la gestione vera e propria della
società e con esclusione quindi delle prestazioni previste
al seguente art. 55, al dottore commercialista competono onorari
che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo
alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza,
nonché alla natura e all'importanza della società.
2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali
di cui all'art. 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori
a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.
Art. 41.-Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società
Art. 42. Assistenza societaria continuativa e generica
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