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TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI



TITOLO IV - ONORARI

Capo III - ONORARI SPECIFICI

Sezione VII - Operazioni societarie



Art. 40. Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale

1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:

fino a L. 200.000.000 dal 2% al 4%;

per il di più fino a L. 1.000.000.000 dall'l% al 2%;

per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,5% all'1%;

per il di più fino a L. 20.000.000.000 dallo 0,25% allo 0,5%;

per il di più oltre L. 20.000.000.000 dallo 0,1% allo 0,25%.

Onorario minimo L. 1.000.000.

2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.

3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'art. 3 della presente tariffa.

4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.



Art. 41.-Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società

1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore commercialista gli onorari di cui alla lettera a) dell'art. 34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.

2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art.2501-ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:

fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,5% al 3%;

per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,25% a11'1,5%;

per il di più fino a L. 20.000.000.000 dallo 0,125%o allo 0,75%;

per il di più oltre L. 20.000.000.000 dallo 0,05% allo 0,3%.

Onorario minimo L. 1.000.000.

3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

Nota all'art. 41:

- L'art. 2501-ter del codice civile così recita:

"Art. 2501-ter (Situazione patrimoniale). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma"



Art. 42. Assistenza societaria continuativa e generica

1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente art. 55, al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della società.

2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.



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