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TITOLO IV - ONORARI
Capo III - ONORARI SPECIFICI
Sezione V - Funzioni di sindaco o revisore
Art. 37.- Funzioni di sindaco nelle società
1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:
a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;
b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;
c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno 'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunzie ai sensi dell'art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.
2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:
fino a L. 499.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.200.000;
da L. 500.000.000 a L. 4.999.999.999: da L.1.200.000 a L. 2.400.000;
da L. 5.000.000.000 a L. 49.999.999.999: da L.2.400.000 a L. 4.800.000;
oltre L. 50.000.000.000: da L. 4.800.000 a L.8.000.000.
-I1 compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.
3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:
fino a L. 199.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.500.000;
da L. 200.000.000 a L. 999.999.999: da L. 1.500.000 a L. 2.500.000;
da L. 1.000.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 2.500.000 a L. 4.000.000;
da L. 5.000.000.000 fino a L. 19.999.999.999: da L. 4.000.000 a L. 6.000.000;
L. 20.000.000.000 e oltre: L. 6.000.000 più un aumento di L. 1.000.000 ogni L. 10.000.000.000 o frazione di L. 10.000.000.000.
Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.
4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta nell'art. 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.
5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.
6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.
7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.
8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.
9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere
preconcordati.
Nota all'art. 37:
- L'art. 2408 del codice civile è così formulato:
"Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene
censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denunzia nella relazione
all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino
un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve
indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue
conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente
la medesima se la denunzia appare fondata e vi è un'urgente
necessità di provvedere".
Art. 38.Funzioni di revisore in enti pubblici
1. Al dottore commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:
a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 10%.
3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere
preconcordati.