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TITOLO IV - ONORARI
Capo III - ONORARI SPECIFICI
Sezione III - Lavori contabili e bilanci
Art. 32. Revisioni contabili
1. Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e
contabili, per il riordino di contabilità, nonché
per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono
determinati in base al tempo impiegato dal dottore commercialista
e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'art. 24.
1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono
onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto
stabilito dall'art. 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità
ed importanza dell'incarico.
2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso
il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora
non siano stati preconcordati, al dottore commercialista competono
i seguenti onorari:
Contabilità ordinaria
In alternativa:
a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito
sul libro giornale: da L. 3.000 a L. 6.000; per le rilevazioni
che comportino più di un addebito ed un accredito, per
ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da
L. 1.500 a L. 3.500;
b) fino a 500 rilevazioni contabili annue da L. 1.800.000 a L.
4.000.000;
da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da L. 4.000.000 a
L. 9.000.000;
oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso
precedente da L. 200.000 a L. 350.000 ogni 100 rilevazioni.
Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce
rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo
di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari
realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:
fino a L. 300.000.000 tra 1'1,5% ed il 2,5%;
per il di più fino a L. 600.000.000 tra lo 0,75% e 1'1,5%;
per il di più fino a L. 1.200.000.000 tra lo 0,25% e lo
0,75%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 tra lo 0,075% e
lo 0,25%;
per il di più oltre L. 5.000.000.000 tra lo 0,025% e lo
0,075%.
Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata
una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui
il dottore commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla
prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.
Onorario minimo mensile L. 150.000.
Contabilità semplificata
fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede
da L. 1.200.000 a L. 1.800.000;
da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede
da L. 1.600.000 a L. 3.000.000;
da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede
da L. 2.400.000 a L. 4.000.000;
oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede
un aumento sul compenso precedente da L. 300.000 a L. 500.000
ogni 100 fatture e/o rilevazioni.
Onorario minimo mensile L. 100.000.
3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative
situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati
in misura compresa tra L. 200.000 e L. 600.000 per ciascuna situazione
contabile per ogni tipo di contabilità.
1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e
del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da
una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi
necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti
dal codice civile, sono determinati nel modo seguente:
a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative,
nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto
delle perdite:
fino a L. 250.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 500.000.000 lo 0,25%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 lo 0,125%;
per il di più fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,040%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,025%;
per il di più fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%;
per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,006%;
per il di più oltre a L. 50.000.000.000 lo 0,005%;
b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a L. 1.000.000.000 lo 0,15%;
per il di più fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,04%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,02%;
per il di più fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%;
per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,0075%;
per il di più oltre a L. 50.000.000.000 lo 0,005.
Onorario minimo L. 1.000.000.
1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo
di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'art. 34
maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con
opportuno riguardo alle disposizioni dell'art. 3 della presente
tariffa.
Art. 33. Impianto e tenuta di contabilità
Art. 34. Bilancio
Art. 35 - Bilanci tecnici
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