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TITOLO IV - ONORARI
Capo III - ONORARI SPECIFICI
Sezione II - Perizie e valutazioni
Art. 31. - Perizie, valutazioni e pareri
1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue:
a) perizie, motivati pareri e consulenze sul valore della pratica:
fino a L. 100.000.000 il 6%;
per il di più fino a L. 500.000.000 il 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 il 2%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 l'1%;
per il di più oltre L. 5.000.000.000 lo 0,5%.
Onorario minimo L. 1.000.000;
b) valutazione di singoli beni e diritti
Sull'ammontare dei valori:
fino a L. 100.000.0001'1,50%;
per il di più fino a L. 500.000.000 1'1%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,2%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,1%;
per il di più oltre L. 10.000.000.000 lo 0,05%.
Onorario L. 750.000;
c) Valutazione d'aziende e, rami di azienda e patrimoni
Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell'attivo:
fino a L. 500.000.000 1'1%;
per il di più fino a L. 2.000.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,25%;
per il di più fino a L. 20.000.000.000 lo 0,1%;
per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,05%;
per il di più oltre L. 50.000.000.000 lo 0,025%.
Onorario minimo L. 2.500.000.
Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare - insieme con l'eventuale avviamento - le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;
d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate
Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.
Onorario minimo L. 1.500.000.
e) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quinquies del codice civile
Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato provvedimento(*), per le relazioni di stima di cui all'art.2501-quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.
2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.
3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una
riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima
sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati
in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla
base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo
i criteri previsti dal codice civile.
Nota all'art. 31:
- Gli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quniquies del codice civile così recitano:
"Art. 2243 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non P inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società"
"Art. 2343-bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori). - L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato
dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa"
"Art. 2501-quinquies (Relazione degli esperti).
- Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dell'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai
terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.
La relazione quanto alle società quotate in borsa, è
redatta da società di revisione".