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TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI



TITOLO IV - ONORARI

Capo III - ONORARI SPECIFICI

Sezione I - Amministrazione e liquidazione di aziende di patrimoni e di singoli beni



Art. 27. Amministrazione di aziende

1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.

2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il dottore commercialista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.

3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2386 del codice civile.



Note all'art. 27:

- L'art. 2386, ultimo comma, del codice civile, così dispone: "Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione,,.



Art. 28. Amministrazione di patrimoni e di beni

1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) immobili civili ed industriali concessi in locazione;

1) un compenso, fisso per ogni locatario, di L. 50.000, con un minimo di L. 200.000 per ogni immobile;

2) una quota dei proventi lordi così determinata: fino a L. 10.000.000: il 5%; per il di più: il 4%;

b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;

c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;

d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.

2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con

riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.

3. Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.

4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.



Art. 29. Custodia e conservazione di beni e di aziende

1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni d'anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.

2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.

3. Onorario annuo minimo L. 200.000.



Art. 30. Liquidazione di aziende

1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista spettano i seguenti onorari:

- qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2450 del codice civile:

a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:

fino a L. 100.000.000 il 5%;

per il di più fino a L. 500.000.000 il 4%;

per il di più fino a L. 1.000.000.000 il 3%;

per il di più fino a L. 5.000.000.000 il 2%;

oltre a L. 5.000.000.000 l'1%;

b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.

Onorario minimo L. 3.000.000;

- qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

Onorario minimo L. 2.000.000.

2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.

3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'art. 1977 del codice civile e dell'art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.



Note all'art. 30:

- Gli articoli 2275, 2309 e 2450 del codice civile sono così formulati:

"Art. 2275 (Liquidatori). - Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci

"Art. 2309 (Pubblicazione della nomina dei liquidatori). - La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe"

"Art. 2450 (Nomina e revoca dei liquidatori). - La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.

Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o, quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria, o quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori»

- L'art. 1977 del medesimo codice civile così recita:

"Art. 1977 (Nozione). - La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento del loro credito"

- L'art. 160, comma secondo, n. 2), del R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare) così dispone:

"La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:

1) (omissis);

2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, sempreché la valutazione dei tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1."



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