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TITOLO IV - ONORARI
Capo III - ONORARI SPECIFICI
Sezione I - Amministrazione e liquidazione di aziende di patrimoni
e di singoli beni
Art. 27. Amministrazione di aziende
1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale
effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione
dell'impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri
generali di cui agli articoli che precedono.
2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore
dell'azienda nel periodo in cui il dottore commercialista ha l'incarico
di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione
compresa tra il 10% ed il 50%.
3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche
nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2386 del codice
civile.
- L'art. 2386, ultimo comma, del codice civile, così dispone:
"Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli
amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve
essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione,,.
1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia
produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti
in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori
mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo
i seguenti criteri:
a) immobili civili ed industriali concessi in locazione;
1) un compenso, fisso per ogni locatario, di L. 50.000, con un
minimo di L. 200.000 per ogni immobile;
2) una quota dei proventi lordi così determinata: fino
a L. 10.000.000: il 5%; per il di più: il 4%;
b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera
a) ridotti del 30%;
c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera
a) ridotti del 50%;
d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi
lordi determinata in misura pari al 3%.
2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare
nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari,
i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari
e i compensi variabili sono determinati con
riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari
al 5% del valore patrimoniale dei beni.
3. Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro
dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal
proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie,
allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare
delle spese straordinarie sostenute.
4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione
o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria
dei beni.
1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione,
al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione
delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura
compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi
di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale.
Per le frazioni d'anno i suddetti onorari sono proporzionalmente
ridotti.
2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati
con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
3. Onorario annuo minimo L. 200.000.
1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi
in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari
e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività,
l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto
agli aventi diritto, al dottore commercialista spettano i seguenti
onorari:
- qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore,
ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2450 del codice civile:
a) con riferimento alle attività realizzate un compenso
così determinato:
fino a L. 100.000.000 il 5%;
per il di più fino a L. 500.000.000 il 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 il 3%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 il 2%;
oltre a L. 5.000.000.000 l'1%;
b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente
accertate.
Onorario minimo L. 3.000.000;
- qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista
nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della
cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b)
è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
Onorario minimo L. 2.000.000.
2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto
in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra
è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.
3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione
dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'art. 1977 del codice
civile e dell'art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).
4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti
per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni
professionali, specificamente contemplate in altri articoli della
presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione
richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono
cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione
ridotti del 20%.
- Gli articoli 2275, 2309 e 2450 del codice civile sono così
formulati:
"Art. 2275 (Liquidatori). - Se il contratto non prevede
il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo
nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più
liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso
di disaccordo, dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti
i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda
di uno o più soci
"Art. 2309 (Pubblicazione della nomina dei liquidatori).
- La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori
e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei
liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia
della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori
medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle
imprese.
I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso
ufficio le loro firme autografe"
"Art. 2450 (Nomina e revoca dei liquidatori). - La nomina
dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo.
L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria.
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o, quando la maggioranza
prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è
fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei
soci, degli amministratori o dei sindaci.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze
prescritte per l'assemblea straordinaria, o quando sussiste una
giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o
del pubblico ministero.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano
anche alla sostituzione dei liquidatori»
- L'art. 1977 del medesimo codice civile così recita:
"Art. 1977 (Nozione). - La cessione dei beni ai creditori
è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori
o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività
e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento del loro
credito"
- L'art. 160, comma secondo, n. 2), del R.D. n. 267/1942 (Legge
fallimentare) così dispone:
"La proposta di concordato deve rispondere ad una delle
seguenti condizioni:
1) (omissis);
2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi
debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio
alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati
dall'art. 46, sempreché la valutazione dei tali beni faccia
fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti
almeno nella misura indicata al n. 1."
Note all'art. 27:
Art. 28. Amministrazione di patrimoni e di beni
Art. 29. Custodia e conservazione di beni e di aziende
Art. 30. Liquidazione di aziende
Note all'art. 30:
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