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TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI



TITOLO IV - ONORARI

Capo I - PRINCIPI GENERALI



Art. 20. Classificazione degli onorari

1. Gli onorari si distinguono in:

a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;

b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per 1'adempimento dell'incarico.



Art. 21.Cumulabilità degli onorari graduali

1. Gli onorari graduali di cui all'art. 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dal presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.

2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'art. 26.



Art. 22. Onorari preconcordati

1. In alternativa agli onorari di cui all'art.20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.

2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'art. 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all'art. 7 della presente tariffa.

3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all'art. 23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all'art. 19.



Art. 23. Maggiorazione degli onorari

1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di lire un milione per parcella.



Art. 24. Modalità tecniche di determinazione degli onorari

1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.

2. Qualora il dottore commercialista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo questi sono determinati in base alle ore (frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti per i quali devono essere determinati

compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell'art. 19.



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