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TITOLO IV - ONORARI
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 20. Classificazione degli onorari
1. Gli onorari si distinguono in:
a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione
all'esecuzione dell'incarico;
b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni
svolte per 1'adempimento dell'incarico.
1. Gli onorari graduali di cui all'art. 26 sono cumulabili con
gli onorari specifici previsti dal presente tariffa salvo quando
il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili
non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione,
fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella
nota in calce alla tabella dell'art. 26.
1. In alternativa agli onorari di cui all'art.20 e salvo che
non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa,
è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere
sempre riguardo ai criteri di cui all'art. 3 e si deve tenere
conto dei limiti minimi previsti all'art. 7 della presente tariffa.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati
comprendono la maggiorazione di cui all'art. 23 e non sono cumulabili
con le indennità di cui all'art. 19.
1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto
conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità
dell'esercizio della professione, possono essere maggiorati del
10% con un massimo di lire un milione per parcella.
1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra
un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro
o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre
entità numeriche.
2. Qualora il dottore commercialista preconcordi l'applicazione
di onorari a tempo questi sono determinati in base alle ore (frazioni
di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori
e sostituti per i quali devono essere determinati
compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella
di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell'art. 19.
Art. 21.Cumulabilità degli onorari graduali
Art. 22. Onorari preconcordati
Art. 23. Maggiorazione degli onorari
Art. 24. Modalità tecniche di determinazione degli onorari
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