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TITOLO III - INDENNITÀ
Art. 19. Indennità
1. Al dottore commercialista spettano le seguenti indennità:
A) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
C) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: L. 5.000 per ogni facciata;
D) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da L.
30.000 a L. 200.000 mensili.