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TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI



TITOLO II - RIMBORSI DI SPESE

Art. 17. Spese generali di studio

1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.



Art. 18. Spese di viaggio e di soggiorno

1. Al dottore commercialista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.

3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.



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