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TITOLO II - RIMBORSI DI SPESE
Art. 17. Spese generali di studio
1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali
di studio.
1. Al dottore commercialista, che per l'adempimento dell'incarico
si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per
il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo
del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero
in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe
ACI del mezzo privato utilizzato.
3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate
in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.
4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al
30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.
Art. 18. Spese di viaggio e di soggiorno
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