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TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1. Contenuto della tariffa
1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità
per la determinazione e la liquidazione
dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali
dei dottori commercialisti.
1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e
per conto del cliente, al dottore commercialista, in relazione a ciascuna pratica svolta,
spettano i compensi per:
2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono
cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.
1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono
determinati in misura fissa.
2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla
presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento
alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della
pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico
conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali
derivati al cliente.
1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione
degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente
tariffa.
2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile,
si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione
di cui all'art. 26.
3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni
svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della
pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente
tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri
e misure di equità tenuto conto della gravità della
sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale,
e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli
26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio dell'ordine
di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con
istanza documentata.
1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi,
per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'art. 3,
gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione
del 50% agli onorari indicati.
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità
o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere
applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di
urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione
non superiore al 50%.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono
cumulabili fra loro.
1. I1 dottore commercialista esercente la professione in un comune
il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare
agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%.
2. I1 dottore commercialista iscritto all'albo da meno di cinque
anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non
superiore al 30%.
3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono
avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della
medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano
espressamente, in materia, in modo diverso.
1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'art.
2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art.
9, la parcella (o l'avviso di parcella) può essere emessa
a partire dal momento della conclusione della pratica.
1. Quando l'incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista
può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto
alla fine di ogni trimestre.
1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso
di parcella senza che sia stata contestata la congruità
dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento,
alla parte non pagata si applicandogli interessi di mora al tasso
legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in
sede giurisdizionale o transattiva.
1. Quando un incarico è affidato a più professionisti
iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto,
nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo
la tariffa della rispettiva categoria professionale.
2. Quando la pratica è stata svolta da più dottori
commercialisti riuniti in collegio non obbligatorio a seguito
di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli
onorari globali dovuti al collegio, fermi restando rimborsi di
spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli
dovuti ad un dottore commercialista con l'aumento del 40% per
ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati
in modo diverso dalla presente tariffa.
1. Quando il dottore commercialista riceve da più clienti
incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri
e le norme della presente tariffa può essere applicata
una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente,
salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.
1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione,
essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto
ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento
della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile
che dalle stesse possa essere derivato al cliente.
1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti,
al dottore commercialista spettano i compensi corrispondenti all'opera
prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio
svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.
1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre
che con l'opera del dottore commercialista, anche con il concorso
effettivo del cliente o di terzi, al dottore commercialista oltre
ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali,
se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente
tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa
tra il 10% ed il 30%.
2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica,
al dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo,
oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari
graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla
pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo
una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo
alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali
che regolano casi simili o materie analoghe.
2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe
professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse
dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa
non preveda onorari specifici determinati analiticamente.
Art. 2. Classificazione dei compensi
Art. 3. Criteri per la determinazione dei compensi applicabili
Art. 4. Valore della pratica
Art. 5. Onorari massimi
Art. 6. Maggiorazioni particolari
Art. 7.Onorari minimi - Riduzioni particolari
Art. 8. Emissione della parcella
Art. 9. Parcelle periodiche
Art. 10. Termine di pagamento delle parcelle
Art. 11. Pluralità di professionisti - Collegio di dottori
commercialisti
Art. 12. Incarichi connessi di più clienti
Art. 13. Incarico non giunto a compimento
Art. 14. Incarico già iniziato da altri professionisti
Art. 15. Definizione della pratica con il concorso del cliente
o di terzi
Art. 16. Applicazione analogica
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