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TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI



TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1. Contenuto della tariffa

1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti.



Art. 2. Classificazione dei compensi

1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al dottore commercialista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:

  1. rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;
  2. indennità;
  3. onorari.

2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.



Art. 3. Criteri per la determinazione dei compensi applicabili

1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa.

2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.



Art. 4. Valore della pratica

1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.

2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'art. 26.

3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio dell'ordine di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.



Art. 5. Onorari massimi

1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'art. 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.



Art. 6. Maggiorazioni particolari

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.

2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.

3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.



Art. 7.Onorari minimi - Riduzioni particolari

1. I1 dottore commercialista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%.

2. I1 dottore commercialista iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%.

3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.



Art. 8. Emissione della parcella

1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'art. 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art. 9, la parcella (o l'avviso di parcella) può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.



Art. 9. Parcelle periodiche

1. Quando l'incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.



Art. 10. Termine di pagamento delle parcelle

1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicandogli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.



Art. 11. Pluralità di professionisti - Collegio di dottori commercialisti

1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.

2. Quando la pratica è stata svolta da più dottori commercialisti riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un dottore commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.



Art. 12. Incarichi connessi di più clienti

1. Quando il dottore commercialista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.



Art. 13. Incarico non giunto a compimento

1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.



Art. 14. Incarico già iniziato da altri professionisti

1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al dottore commercialista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.



Art. 15. Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi

1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del dottore commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al dottore commercialista oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.

2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.



Art. 16. Applicazione analogica

1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.



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