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TARIFFA PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI
Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità
e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali
dei dottori commercialisti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
visto l'art. 87 5° comma, della Costituzione visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 1952, n.3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n, 1067;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di adeguare la tariffa per le prestazioni Professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1987, n. 309;
Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
Visto il parere espresso il 17 marzo 1993 dal Comitato interministeriale prezzi, ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 24 marzo 1994 e del 22 settembre 1994;
Ritenuto di recepire ]e indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, salvo quella concernente la determinazione dell'onorario secondo equità su richiesta del solo cliente, perché è apparso equo stabilire tale possibilità anche a favore del professionista;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- I1 testo dell'articolo unico della legge n.3060/1952 (Delega al Governo della facoltà di Provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere) è il seguente:
"Articolo unico. - I1 Governo è delegato a provvedere, entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:
a) la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva;
b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principi democratici;
c) l'iscrizione negli albi non deve in alcun caso consentirsi agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione;
d) procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati".
- L'art. 47 del D.P.R. n. 1067/1953 (Ordinamento della professione
di dottore commercialista) così recita: "Art. 47
(Criteri per la determinazione degli onorari). - I criteri per
la determinazione degli onorari e delle indennità e per
la liquidazione delle spese, spettanti ai dottori commercialisti,
sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato, su proposta del
Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio
nazionale"
- I1 comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia
e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetti dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
- L'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984 (Legge
finanziaria 1985) così dispone: "È soppresso
il decimo comma dell'art.9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
I1 Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle
tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del
Comitato interministeriale dei prezzi"